(Cass. civ., decreto del Primo presidente del 30 marzo 2023)
Secondo un orientamento che sembrava pacifico, il contratto costitutivo di una servitù di parcheggio veniva ritenuto nullo per impossibilità dell’oggetto, in quanto carente del requisito della realitas tipica del diritto di servitù, intesa coe inerenza dell’utilità al fondo dominante e come peso al fondo servente.
La commoditas di parcheggiare, infatti, è stata in tal senso ritenuta come vantaggio di tipo personale, e non reale (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708; Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40824).
In senso inverso si è invece espressa per la prima volta Cass. sez. II, 6 luglio 2017, n. 16698, secondo cui “la verifica se ci si trovi in presenza di servitù di parcheggio o di diritto personale impone l’esame del titolo e della situazione in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del ius in re aliena, e specificamente: l’altruità della cosa, l’assolutezza, l’immediatezza (non necessità dell’altrui collaborazione, ai sensi dell’art. 1064 cod. civ.), l’inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l’inerenza al fondo dominante (l’utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell’utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù”.
Con decreto del 30 marzo 2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinchè si pronuncino sulla questione e dirimano il contrasto.