Generalizzato l’obbligo di esaminare il ricorso principale unitamente all’incidentale

(Corte di giustizia UE, sez. X, 5 settembre 2019, causa C-33318, Lombardi)

La Corte di giustizia ha stabilito che l’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso risulta applicabile anche quando “altri offerenti abbiano presentato offerte (…) e i ricorsi (…) non riguardino offerte siffatte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei suddetti ricorsi per esclusione”.

La conclusione viene giustificata con la considerazione secondo cui “non si può escludere che (…) l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara”.

Ulteriore (e forse definitiva) smentita dell’approccio inaugurato dalla Plenaria n. 4 del 2011.