(TAR Sicilia, sez. III, 30 aprile 2025, n. 929)
Cosa fare nel caso in cui la Soprintendenza si esprime successivamente al rilascio del condono da parte del Comune, e per giunta per ragione di ordine edilizio?
Nel caso in esame, il condono era stato rilasciato dal Comune nel 2016, mentre nel 2023 la Soprintendenza – nell’esprimersi sull’istanza di parere – incentrava il proprio convincimento negativo sul presupposto della esistenza di un abuso, in realtà sanato 7 anni prima.
Il TAR Sicilia, richiamando un orientamento formatosi in seno al CGARS, ha chiarito che:
1. la competenza attribuita alla Soprintendenza è limitata alla tutela del paesaggio e non include anche i profili di regolarità edilizia;
2. la Soprintendenza non ha poteri repressivi autonomi rispetto al condono già rilasciato;
3. ove avesse voluto contrapporsi al condono, avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente, oppure sollecitare l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio, in presenza dei presupposti ex art. 21-nonies della legge n. 241/90.