Il ruolo della Soprintendenza nel procedimento di condono

(TAR Sicilia, sez. III, 30 aprile 2025, n. 929)

Cosa fare nel caso in cui la Soprintendenza si esprime successivamente al rilascio del condono da parte del Comune, e per giunta per ragione di ordine edilizio?

Nel caso in esame, il condono era stato rilasciato dal Comune nel 2016, mentre nel 2023 la Soprintendenza – nell’esprimersi sull’istanza di parere – incentrava il proprio convincimento negativo sul presupposto della esistenza di un abuso, in realtà sanato 7 anni prima.

Il TAR Sicilia, richiamando un orientamento formatosi in seno al CGARS, ha chiarito che:

1. la competenza attribuita alla Soprintendenza è limitata alla tutela del paesaggio e non include anche i profili di regolarità edilizia;

2. la Soprintendenza non ha poteri repressivi autonomi rispetto al condono già rilasciato;

3. ove avesse voluto contrapporsi al condono, avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente, oppure sollecitare l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio, in presenza dei presupposti ex art. 21-nonies della legge n. 241/90.