(Cass. civ., SSUU, 25 settembre 2025, n. 26080)
Nel caso in cui l’amministrazione abbia rilasciato un titolo edilizio poi annullato, ledendo l’affidamento ingenerato in capo al privato, la giurisdizione per la domanda risarcitoria era stata individuata nel giudice ordinario, con un indirizzo ritenuto consolidato (ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011, n. 8236 del 28 aprile 2020; ordinanza15 gennaio 2021, n. 615; ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2175).
Di contro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si espressa in favore della giurisdizione amministrativa (Adunanze Plenarie nn. 7 e 20 del 2021).
Con la sentenza in esame, resa nell’ambito di un regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite hanno invertito la rotta.
Viene ribadito che regole di comportamento operano su un piano diverso rispetto a quelle di validità, e debbono essere rispettate indipendentemente dalla fondatezza della pretesa al conseguimento del bene della vita cui è finalizzato l’interesse legittimo.
Ne consegue che “il comportamento dell’amministrazione che lede l’affidamento del privato lede il diritto all’autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci) ispirati a buona fede tra i soggetti, privati o pubblici, di una relazione, paritario o asimmetrica, che si instaura in visa della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo”.
Tuttavia, dal momento che l’edilizia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 del c.p.a., la tutela risarcitoria spetta al giudice amministrativo.
Correlativamente, viene chiarito che “all’infuori delle materie di giurisdizione esclusiva elencate dall’art. 133 c.p.a., in caso di violazione dell’affidamento incolpevole, la giurisdizione sulle azioni risarcitorie appartiene al giudice ordinario”.
